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Dal 1 luglio 2019 (per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 €) ovvero dal 1 gennaio 2020 (per tutti gli altri contribuenti) chi non si adegua al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi rischia sanzioni pesantissime pari al 100% dell'imposta relativa ovvero se il comportamento persiste per un quinquennio si può rischiare, addirittura, la sospensione dell'attività.

 

Le sanzioni sono, in particolare, disciplinate dall'art. 2 comma 6 del Dlgs 127/2015 che espressamente prevede che: “ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 e 12 comma 2 del decreto legislativo 471/97”.

Proprio l'espresso richiamo alle sanzioni dell'art. 6 e 12 del Dlgs 471/97 comporta rispettivamente:
•Una sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non correttamente documentato;
•Una sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 3 giorni ad un mese qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni

L'applicazione delle suddette sanzioni, come ha ribadito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n 9/E/2019, si renderebbero applicabili anche nel caso in cui il contribuente continuasse a documentare le proprie operazioni con i vecchi registratori di cassa e continuasse ad aggiornare tempestivamente il registro dei corrispettivi. L'Agenzia, in particolare, ribadisce che al caso di specie non risulterebbe, infatti, applicabile l'esimente di cui all'art. 6, comma 5 bis del Dlgs 472/97, in quanto la violazione non risulterebbe meramente formale, ma sempre di natura sostanziale in quanto, come richiamato dalla circolare 77/E del 3 agosto 2001, ostacolerebbe l'attività di controllo dell'amministrazione. La circolare citata sottolinea infatti che la disposizione recata dal comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997 stabilisce che non sono punibili le violazioni che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non pregiudicano l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. Resta, invece, punibile ogni altra violazione che sia di ostacolo all'attività di controllo.

Scontrini online cosa rischia chi non si adegua

Quindi, per evitare queste conseguenze l'unica strada da seguire è adeguarsi in modo tempestivo. E' necessario non perdere tempo e considerare immediatamente quali passi è necessario fare per adeguarsi. In effetti, l'adeguamento (almeno in prima approssimazione) comporta una modifica delle attuali abitudini e l'introduzione nel processo di emissione di scontrini e ricevute di un registratore telematico (RT) approvato dall'Agenzia delle Entrate.

Certamente i tempi sono stretti e quello che ci si auspica, come è avvenuto per le fatture elettroniche, è che il legislatore intervenga introducendo una moratoria sanzionatoria che sicuramente aiuterebbe i contribuenti a fare l'adeguamento senza danni per l'erario.

Da IL sole 24 ore


 

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